STATUTO CLUB AUTO-MOTO STORICHE TREVIGLIO
Indice
Art. 1 Costituzione
E’ costituita associazione denominata: CLUB AUTO-MOTO STORICHE TREVIGLIO (C.A.S.T.) con sede in Treviglio (BG) in via Curtatone n. 2 e sede operativa in Treviglio (BG) in via Catalani n. 3.
Art. 2 Finalita’
Il Club è apartitico e non ha fini di lucro.
Il Club ha lo scopo di incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione ed il recupero di qualsiasi veicolo a motore che abbia compiuto vent’anni (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, veicoli militari, macchine agricole e industriali, veicoli commerciali), valorizzandone l’aspetto tecnico, la storia e l’importanza di costume e sociale.
Per il raggiungimento di tale scopo promuoverà attività turistiche, espositive e di consulenza verso i soci per il recupero, il restauro dei mezzi e gli aspetti burocratici.
Art.3 Affiliazioni
Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà rapportarsi, collaborare e affiliarsi con altre associazioni o Enti aventi scopi sociali similari e collaborare con altri club aventi analoghe finalità.
Art. 4 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 5– Distintivo
Il distintivo sociale verrà stabilito dal consiglio direttivo con voto unanime.
Art. 6 – Associati
E’ Socio chi abbia presentato regolare domanda, accettata dal Consiglio Direttivo e provveduto al pagamento della quota associativa secondo quanto previsto dall’art.10 del presente statuto.
La qualifica associativa non è trasmissibile a terzi. E’ vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa che si intende di durata almeno annuale.
Si distinguono quattro forme di socio: Ordinario, Fondatore, Onorario e Junior.
Il Socio Ordinario è il socio in regola con il tesseramento associativo.
I Soci Fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione i quali con risorse proprie hanno consentito la nascita dell’associazione, hanno pari diritti e doveri dei soci ordinari, sono tenuti al pagamento annuale della tessera e possono utilizzare il titolo onorifico “fondatore”. La categoria non è implementabile.
La Qualifica di socio “Onorario” viene conferita dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno cinque soci ordinari, a persona fisica che abbia svolto attività di rilievo nell’interesse dell’associazione o che si è contraddistinto per atti e iniziative che abbiano consentito di promuovere gli scopi di cui all’art. 3. Gli associati onorari, qualora non rivestano anche la qualifica di socio ordinario, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire alcuna carica associativa e sono esonerati dal versamento della quota associativa. La qualifica viene conferita a vita salvo quanto disposto dall’art. 12 del presente statuto.
Il socio Juniorè una qualifica riservata a minorenni, figli di soci maggiorenni che li rappresentano legalmente (genitori o esercitanti patria potestà). I soci Junior non hanno diritto di voto.
ART. 7 – Iscrizioni e obblighi dei candidati iscritti
Chiunque aspiri ad essere Socio Ordinario del Club deve presentare domanda su apposito modulo versando contemporaneamente la quota associativa. L’accettazione di detta domanda avviene secondo l’operatività declinata dal Consiglio Direttivo al quale spetta il potere decisionale in merito e che non è tenuto in alcun modo a giustificare l’eventuale mancata accettazione. In caso di rifiuto la quota sociale verrà restituita integralmente.
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda, assume fin da subito formalmente l’obbligo di osservare le norme dello Statuto Sociale, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali.
ART. 8 – Diritti dei soci
I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle attività sociali, votare per il consiglio direttivo, presentare la propria candidatura a membro del consiglio direttivo; hanno diritto di voto in tutte le Assemblee ed ogni qual volta sia loro richiesto.
I Soci in regola con la quota associativa che rappresentino almeno un terzo degli iscritti, possono richiedere alla Presidenza la convocazione dell’Assemblea Ordinaria indicandone in dettaglio l’ordine del giorno.
I Soci in regola con la quota associativa che rappresentino almeno due terzi degli iscritti, possono richiedere alla Presidenza la convocazione dell’Assemblea Straordinaria indicandone in dettaglio l’ordine del giorno.
I Soci in regola la quota associativa che rappresentino almeno un quinto degli iscritti, possono chiedere alla presidenza la convocazione del Consiglio Direttivo indicandone in dettaglio l’ordine del giorno.
ART. 9 – Doveri dei soci
Tutti i Soci hanno l’obbligo di :
- a) accettare ed osservare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni, alle direttive ed ai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- b) corrispondere, entro il termine fissato dall’articolo 10, la quota associativa.
- c) non arrecare, in alcun modo, danni materiali e/o morali ai Soci, al Club e alle Associazioni affiliate.
Art. 10 – Quota associativa
L’importo della quota associativa é stabilita con delibera del Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei presenti.
Il pagamento della quota è annuale e deve avvenire al momento della domanda di iscrizione e, per i successivi rinnovi, entro e non oltre i primi 45 (quarantacinque) giorni dell’esercizio.
Art. 11 – Dimissioni
Il Socio che intenda dimettersi é obbligato a darne comunicazione al Presidente a mezzo lettera.
Art 12 – Perdita dei diritti
La Qualifica di Socio, in qualsiasi delle forme declinate dall’art. 6 dello statuto, si perde per:
-dimissioni;
-espulsione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento dell’associazione;
– radiazione per mancato pagamento della quota sociale.
Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del Club perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio e restituisce la tessera del Club.
Art. 13 – Sanzioni
In caso di trasgressione alle norme statutarie ed ai regolamenti interni, il Consiglio Direttivo potrà infliggere al Socio:
- a) richiamo verbale o scritto;
- b) sospensione dall’attività sociale e dal Club per mesi tre;
- c) espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi;
- d) radiazione per morosità del pagamento della quota sociale nei termini previsti dall’articolo 10o di somme dovute al Club a qualsiasi titolo e persista nella morosità oltre 10 giorni dal preavviso scritto fatto pervenire dal Presidente, necessario per i soli casi di morosità che non riguardano il rinnovo della tessera.
Art. 14 – Organi dell’associazione e cariche
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’assemblea degli associati;
b) Il consiglio direttivo, i cui consiglieri possono rivestire anche la carica di:
b1) presidente dell’associazione;
b2) vice-presidente;
b3) segretario (ove nominato);
c)Il tesoriere;
d) Il collegio dei revisori (ove nominato);
- e) Il consiglio dei probiviri(ove nominato);
L’elezione degli organi è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione degli associati all’elettorato attivo e passivo. Tutte le funzioni relative a cariche elettive sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate. Le cariche non sono fra loro cumulabili.
Art. 15 – Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
Essa può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria. Tutti gli associati in regola con gli obblighi imposti dall’associazione ed in particolare con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare con voce e voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare esclusivamente da altro associato mediante delega scritta. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 16 – Funzioni dell’assemblea
L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente statuto.
Essa inoltre:
– Approva nei limiti dello statuto gli indirizzi generali delle attività dell’associazione;
– Elegge i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri;
– Delibera sulle responsabilità dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti.
L’assemblea straordinaria delibera su:
– le modifiche dello statuto;
– lo scioglimento dell’associazione;
– tutte le materie dovute per legge alla sessione straordinaria;
La convocazione, sia per l’assemblea ordinaria che straordinaria, deve pervenire agli associati a mezzo mail o in assenza di questa con lettera spedita ai Soci almeno 20 giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione verrà pubblicata anche sul sito internet dell’associazione qualora esistente e dovrà contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di riunione, nonché l’ordine del giorno. La documentazione degli argomenti da trattare dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’associazione o, comunque, con altro strumento idoneo a garantirne la conoscibilità. L’adunata in seconda convocazione, ove fissata nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione, deve tenersi almeno un’ora dopo l’orario stabilito per la prima.
Art. 17 – Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è costituita qualora siano presenti, o rappresentati mediante delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è costituita qualunque sia il numero dei presenti, o rappresentati mediante delega, aventi diritto al voto. Le votazioni si effettuano o per alzata di mano o per appello nominale o per voto segreto. Le delibere che abbiano ad oggetto le persone sono assunte a scrutinio segreto.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti in proprio o su delega su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per le modifiche dello statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 60% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In apertura l’assemblea nomina, a maggioranza, il proprio Presidente ed il Segretario.
I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
Solo nelle Assemblee Straordinarie il verbale deve essere corredato da elenco di tutti i partecipanti presenti con firma di ciascuno di essi in parte al nome.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti, con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità.
Art. 18 – Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo. Il numero dei Consiglieri da eleggere é stabilito con delibera del Consiglio Direttivo uscente, presa a maggioranza. Il numero minimo di consiglieri è fissato in 3, il massimo è 11.
Possono far parte del Consiglio tutti i Soci, fatta eccezione per i soci onorari, che fanno pervenire la propria candidatura nelle modalità stabilite tempo per tempo dal consiglio in carica. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nel caso un consigliere decada dall’incarico per dimissioni o altre cause viene sostituito dal primo dei consigliere non eletti o in caso di rifiuto o assenza di non eletti, verrà nominato dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi un altro consigliere per cooptazione tra i soci dell’associazione. Il consigliere neo nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato ovvero, in caso di cooptazione , fino alla prima assemblea utile per indire un’elezione suppletiva del solo posto vacante.
Art. 19 – Funzioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo:
– Elegge, tra i propri membri, il presidente dell’associazione, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere;
– Gestisce l’ordinaria e straordinaria amministrazione;
– Delibera sulle mansioni e sui mandati di ogni consigliere;
– Esercita il potere disciplinare nei confronti degli associati nonché nei confronti di tutti colori che rivestono cariche all’interno dell’associazione;
– Può istituire comitati, con funzione consultiva, su tematiche connesse allo scopo ed all’attività dell’associazione;
– Redige e modifica il regolamento generale;
– Redige annualmente la relazione sull’attività dell’associazione, il bilancio e il documento programmatico per la stagione successiva;
– Propone le modifiche allo statuto da sottoporre all’assemblea;
– Esercita altresì le altre funzioni che per statuto o per legge non siano riservate all’assemblea.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell’associazione ogni qualvolta questo lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta con mezzi che né assicurino la ricezione almeno sette giorni prima dell’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
La documentazione degli argomenti da trattare dovrà essere messa a disposizione presso la sede dell’associazione o, comunque, con altro strumento idoneo che ne assicuri la conoscibilità.
Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare, senza voto deliberativo, il tesoriere (laddove non rivesta anche la carica di consigliere) e i revisori dei conti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora partecipino almeno la metà dei suoi membri. Esso è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora partecipino tutti i suoi componenti.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o in mancanza di entrambi, dal più anziano dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede. In seno al consiglio non è ammessa delega.
Art. 20 – Presidente
Il presidente dell’associazione ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno essere tuttavia sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
La carica è rinnovabile. Non può avere altre cariche all’interno dell’associazione.
Art. 21 – Vicepresidente
Al vicepresidente sono attribuite le medesime funzioni del presidente, quando questi è assente o impedito. La firma del vice-presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del presidente. Non può avere altre cariche all’interno dell’associazione fatta eccezione per il ruolo di segretario o tesoriere.
Art. 22 – Segretario
Il segretario laddove nominato ha la funzione di collaborare direttamente col presidente e/o con il vicepresidente nella gestione amministrativa e organizzativa dell’associazione. Non può avere altre cariche all’interno dell’associazione fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21.
Art. 23 – Tesoriere
Al tesoriere sono attribuite le funzioni di raccolta della documentazione contabile, il controllo delle entrate e l’esecuzione materiale dei pagamenti, questi ultimi nei limiti e con le modalità stabiliti con delibera del consiglio direttivo. Può essere delegato ad operare sui rapporti bancari. Può rivestire anche la qualifica di consigliere se eletto tra i membri dello stesso ma non può far parte di altri organi sociali.
Art. 24 – Revisori dei conti
Il collegio dei revisori, laddove l’assemblea decida di nominarlo, è formato da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall’assemblea dei soci fra gli associati.
Il collegio dei revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il collegio dei revisori elegge al proprio interno il presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei revisori decada dall’incarico, subentra il revisore supplente che ha ricevuto più consensi ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero collegio.
Il collegio dei revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, di esaminare il bilancio annuale e di redigere la relazione di accompagnamento. I Revisori hanno la facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
Delle riunioni del collegio dei revisori deve redigersi processo verbale. Il revisore dei conti dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I revisori dei conti non possono essere sfiduciati e/o revocati se non per giusta causa dall’assemblea dei soci.
Art. 25 – Probiviri
Il collegio dei Probiviri, laddove l’assemblea decida di nominarlo, è composto dai soci fondatori che non ricoprano altri incarichi associativi (salvo rinuncia degli stessi), dall’eventuale Presidente Onorario e da due ulteriori membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci ordinari iscritti da almeno cinque anni all’associazione che non ricoprano cariche associative istituzionali. Il Collegio rimane in carica per tre anni, dovrà sempre avere una composizione in numero dispari e nel caso il numero riveniente dalla distribuzione delle cariche di cui sopra fosse pari il primo dei supplenti verrà aggregato come effettivo. Il Collegio ha competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali. Gli associati possono proporre l’apertura di procedimento per violazioni dello statuto e dei regolamenti. Le decisioni del Collegio vengono comunicate al Consiglio Direttivo che delibera di conseguenza. Le decisioni ed i pareri del Collegio saranno emanati entro il termine ordinatorio di giorni trenta dal ricevimento dell’istanza, fatto salvo un termine più ampio che dovesse scaturire dalla complessità della questione sottoposta all’esame.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei probiviri nominati dall’assemblea decada dall’incarico, subentra il revisore supplente che ha ricevuto più consensi ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero collegio. In caso di mancanza di revisori supplenti il collegio decade rimanendo in carica in numero ridotto fino a nuove elezioni da indire alla prima assemblea utile.
I probiviri non possono essere sfiduciati e/o revocati se non per giusta causa dall’assemblea dei soci.
Art. 26 – Presidente onorario
Il consiglio direttivo dell’associazione può proporre all’assemblea ordinaria di nominare con voto favorevole di due terzi dei presenti un presidente onorario tra le persone che rivestono o hanno rivestito un ruolo di particolare rilevanza per il Club. Non ha diritto al voto ed è esonerato dal versamento della quota associativa.
Art. 27 – Patrimonio
Gli utili ed i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati , anche in forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I mezzi finanziari di cui dispone l’Associazione sono costituiti dalle quote sociali, nonché da eventuali contributi straordinari, donazioni, lasciti, erogazioni.
In caso di scioglimento gli Averi dell’associazione saranno utilizzati per ultimare le spese previste e per saldare eventuali creditori. Il rimanente sarà devoluto ad enti od associazioni senza fine di lucro con finalità identiche o analoghe, o con fini di pubblica utilità oppure ad enti con scopo umanitario e comunque con assoluta esclusione della suddivisione fra soci.
Art. 28 – Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio che dovrà essere approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Qualora ricorrano particolari e motivate esigenze l’approvazione potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Almeno trenta giorni prima dell’assemblea il bilancio e i rendiconti corredati dalla relazione del collegio dei revisori ove nominato, dovranno essere messi a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’associazione.
Art. 29 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra gli associati ed il Club Auto-moto Storiche Treviglio inerente l’attività dell’associazione ovvero comunque derivante o connessa all’interpretazione ed all’applicazione del presente statuto sarà competente il Foro di Bergamo.
Art. 30 – Dati personali
I dati personali vengono trattati in conformità alla legge sulla privacy (D. lgs. 30.06.2003).
Art. 31 – Norma finale
Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione. Per quanto ivi non espressamente contemplato, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art 32. Norma transitoria
Non viene nominato alcun collegio di revisori e le attribuzioni sopra descritte restano in seno al consiglio direttivo. Non viene altresì nominato alcun collegio dei probiviri. L’elezione di questi organi potrà essere proposta in occasione di ogni assemblea ordinaria convocata senza necessità di presenza nell’ordine del giorno e con delibera a maggioranza semplice. In tal caso verrà indetta un’assemblea elettiva entro i 90 giorni successivi.
Statuto deliberato con assemblea straordinaria del 13.03.2010