Carissime\i,
anche quest’anno la Regione Lombardia ha messo in atto una serie di misure volte a prevenire l’inquinamento dell’aria e che impattano anche sui veicoli a motore. Anche le nostre auto e moto storiche sono coinvolte in tutto o in parte da queste norme.
Premettendo che in questa comunicazione parliamo solo della normativa di carattere regionale, è bene ricordare che alcuni comuni applicano misure ancora più restringenti, temporanee o permanenti (come ad esempio il comune di Milano); per queste è bene che ognuno verifichi i dettagli presso i comuni di interesse.
Tornando invece alla normativa regionale a questo link potete trovare il dettaglio di tutte le misure.
La misura più drastica, già in essere, resta il blocco totale dei motocicli e ciclomotori a due tempi.
Blocchi in determinati giorni e fasce orarie sono previsti anche per altri veicoli a benzina pre-euro (i cd. euro 0) e veicoli diesel fino all’euro 3.
Esiste però una deroga che riguarda da vicino il nostro mondo: sono infatti esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60*, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 (“Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”) e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione:
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- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri
RicordandoVi ancora che è bene comunque informarsi sempre su ulteriori misure restrittive presso i comuni di interesse, speriamo di aver fatto cosa gradita nel fornirVi questo riepilogo.
Cordiali saluti.
La segreteria.